Il Consiglio Economico e Sociale, con la sua decisione numero 1317 D 59 del 19/2/1997, ha approvato il programma esecutivo e il suo calendario per l’istituzione di una Zona di Libero Scambio Araba, in conformità con le disposizioni dell’Accordo per la facilitazione e lo sviluppo degli scambi commerciali tra i paesi arabi. Questa zona è in linea con le disposizioni dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e le sue regole generali che regolano il commercio internazionale.
L’accordo per la facilitazione e lo sviluppo degli scambi commerciali è entrato in vigore il 1/1/1998 con una riduzione tariffaria del 10% annuo.
Tutti i beni arabi scambiati tra i Paesi membri sono liberati in base al principio della liberalizzazione graduale, che ha avuto inizio il 1 gennaio 1998. La liberalizzazione completa di tutti i beni arabi doveva essere raggiunta entro il 1 gennaio 2005, data di conclusione del periodo stabilito per l’istituzione della Zona di libero scambio araba. I Paesi membri possono concordare di liberare immediatamente qualsiasi bene durante l’attuazione del programma. La liberalizzazione graduale si applica alle seguenti categorie di beni arabi:
Il processo di riduzione delle tariffe è iniziato nel 1998 con una percentuale annua del 10%, con l’obiettivo di raggiungere il 100% nel 2005. Durante il vertice di Amman nel 2002, è stato deciso di aumentare la percentuale di riduzione annua al 20%, raggiungendo così l’80% nel 2004 e il 100% nel 2005.
Le disposizioni del presente programma non si applicano ai prodotti e alle sostanze il cui import, circolazione o utilizzo è proibito in uno qualsiasi dei Paesi per motivi religiosi, sanitari, di sicurezza, ambientali o di quarantena. I Paesi membri sono tenuti a presentare un elenco di tali prodotti, nonché qualsiasi modifica successiva.
Le disposizioni del presente programma non si applicano ai prodotti immagazzinati nelle zone franche, poiché le procedure relative al trattamento dei prodotti nelle zone franche non sono state ancora definite.
Meccanismo di risoluzione delle controversie: È stata completata la stesura del regolamento procedurale relativo al meccanismo di risoluzione delle controversie tra i paesi arabi.
Eliminazione della certificazione delle certificati di origine: È stata eliminata l’obbligo di certificazione delle certificati di origine e dei documenti correlati da parte delle ambasciate e dei consolati.
Accordo sui servizi: Sono in corso discussioni sui programmi di impegni dei paesi nell’ambito dell’accordo sui servizi, al fine di raggiungere un accordo in materia di servizi, tenendo conto degli obblighi dei paesi arabi nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio.
Trattamento dei prodotti delle zone franche: I beni e i prodotti realizzati nelle zone franche non sono soggetti alle disposizioni dell’accordo sulla facilitazione e lo sviluppo degli scambi commerciali e del suo programma esecutivo per l’istituzione di una zona di libero scambio, ovvero non sono soggetti a riduzioni o esenzioni doganali.
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