La Zona di Libero Scambio Araba
Entrata in vigore dell’accordo
Il Consiglio Economico e Sociale, con la sua decisione numero 1317 D 59 del 19/2/1997, ha approvato il programma esecutivo e il suo calendario per l’istituzione di una Zona di Libero Scambio Araba, in conformità con le disposizioni dell’Accordo per la facilitazione e lo sviluppo degli scambi commerciali tra i paesi arabi. Questa zona è in linea con le disposizioni dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e le sue regole generali che regolano il commercio internazionale.
Inizio dell’applicazione
L’accordo per la facilitazione e lo sviluppo degli scambi commerciali è entrato in vigore il 1/1/1998 con una riduzione tariffaria del 10% annuo.
Beni esentati
Tutti i beni arabi scambiati tra i Paesi membri sono liberati in base al principio della liberalizzazione graduale, che ha avuto inizio il 1 gennaio 1998. La liberalizzazione completa di tutti i beni arabi doveva essere raggiunta entro il 1 gennaio 2005, data di conclusione del periodo stabilito per l’istituzione della Zona di libero scambio araba. I Paesi membri possono concordare di liberare immediatamente qualsiasi bene durante l’attuazione del programma. La liberalizzazione graduale si applica alle seguenti categorie di beni arabi:
- Prodotti agricoli e animali: capitoli tariffari da 1 a 24, sia allo stato grezzo sia dopo trasformazioni che li rendano adatti al consumo.
Trattamento preferenziale
Il processo di riduzione delle tariffe è iniziato nel 1998 con una percentuale annua del 10%, con l’obiettivo di raggiungere il 100% nel 2005. Durante il vertice di Amman nel 2002, è stato deciso di aumentare la percentuale di riduzione annua al 20%, raggiungendo così l’80% nel 2004 e il 100% nel 2005.
Stato attuale dell’implementazione
- Paesi aderenti: Ad oggi, 17 paesi arabi hanno aderito alla zona di libero scambio: Giordania, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Tunisia, Arabia Saudita, Siria, Iraq, Oman, Qatar, Kuwait, Libano, Libia, Egitto, Marocco, Sudan, Palestina e Yemen.
- Paesi con ritardi: Tre paesi membri non hanno ancora iniziato ad applicare la riduzione graduale dei dazi doganali e delle tasse equivalenti: Palestina, Sudan e Yemen.
- Lo Yemen applica una riduzione del 16% sui dazi doganali sulle importazioni dai paesi membri a partire dal 2005, raggiungendo l’esenzione completa entro il 2010.
- Il Sudan applica una riduzione del 20% sui dazi doganali sulle importazioni dai paesi membri a partire dal 2006, raggiungendo l’esenzione completa entro il 2010.
- La Palestina è esentata dall’applicazione di qualsiasi riduzione sulle sue importazioni dai paesi membri, mentre tutte le esportazioni palestinesi verso i paesi arabi sono esenti da dazi doganali e tasse equivalenti, in conformità con la decisione del vertice arabo di Tunisi n. 274 del 2004.
- Riduzione completa: Nel 2005, la riduzione delle tariffe ha raggiunto il 100%.
Eccezioni:
- Tutte le eccezioni concesse ai paesi membri sono terminate il 16/9/2002.
- Stagionalità dei prodotti agricoli: per alcuni prodotti agricoli sono state definite delle stagionalità di produzione (calendario agricolo) durante le quali non si applicano esenzioni o riduzioni. I Paesi agricoli hanno definito i prodotti agricoli da includere nel calendario agricolo. Il calendario agricolo è scaduto nel 2005, il che significa che tutti i prodotti agricoli sono stati liberati e esentati da dazi doganali, tasse e altri oneri equivalenti.
- Prodotti industriali: capitoli tariffari da 25 a 96.
Le disposizioni del presente programma non si applicano ai prodotti e alle sostanze il cui import, circolazione o utilizzo è proibito in uno qualsiasi dei Paesi per motivi religiosi, sanitari, di sicurezza, ambientali o di quarantena. I Paesi membri sono tenuti a presentare un elenco di tali prodotti, nonché qualsiasi modifica successiva.
Le disposizioni del presente programma non si applicano ai prodotti immagazzinati nelle zone franche, poiché le procedure relative al trattamento dei prodotti nelle zone franche non sono state ancora definite.
Regole di origine
- Attualmente sono in vigore le regole di origine arabe ai fini dell’applicazione dell’accordo sulla facilitazione e lo sviluppo degli scambi commerciali tra i paesi arabi. Il valore aggiunto locale non deve essere inferiore al 40%.
- Sono in corso di elaborazione regole di origine arabe dettagliate, basate sulle regole di origine dell’Unione Europea, al fine di proteggere la produzione araba dall’ingresso di prodotti non originari dei paesi membri dell’accordo nei paesi arabi e di concedere riduzioni tariffarie ai prodotti arabi che soddisfano la percentuale di valore aggiunto concordata.
- Sono stati eliminati tutti i restrizioni non tariffarie, quali restrizioni stagionali, licenze di importazione ed esportazione, e tutte le restrizioni quantitative e monetarie.
Meccanismo di risoluzione delle controversie: È stata completata la stesura del regolamento procedurale relativo al meccanismo di risoluzione delle controversie tra i paesi arabi.
Eliminazione della certificazione delle certificati di origine: È stata eliminata l’obbligo di certificazione delle certificati di origine e dei documenti correlati da parte delle ambasciate e dei consolati.
Accordo sui servizi: Sono in corso discussioni sui programmi di impegni dei paesi nell’ambito dell’accordo sui servizi, al fine di raggiungere un accordo in materia di servizi, tenendo conto degli obblighi dei paesi arabi nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio.
- È in corso di elaborazione un elenco dettagliato delle tariffe per i servizi al fine di determinare se includono tasse equivalenti.
Trattamento dei prodotti delle zone franche: I beni e i prodotti realizzati nelle zone franche non sono soggetti alle disposizioni dell’accordo sulla facilitazione e lo sviluppo degli scambi commerciali e del suo programma esecutivo per l’istituzione di una zona di libero scambio, ovvero non sono soggetti a riduzioni o esenzioni doganali.
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